| ANIMALI |
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Applicazione
art.727 c.p. |
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Le
leggi |
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LEGGI |
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Articolo 2052 del Codice Civile |
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Il proprietario di un animale
o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è
responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse
sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo
che provi il caso fortuito |
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Articolo 672 del Codice penale |
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sempre valido punisce l’omessa
custodia ed malgoverno di animali: “Chiunque lascia
liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi
da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta
e punito con l'ammenda fino a 250 euro. Alla stessa pena soggiace:
(...) 2) chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in
pericolo l'incolumità delle persone”. |
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Articolo 146 del Codice Penale |
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Chiunque in qualsiasi modo distribuisce
sostanze velenose è punito con la reclusione da 6 mesi
a 3 anni e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.
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Articolo 727 del Codice Penale |
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Chiunque incrudelisce verso animali senza
necessità o li sottopone a strazio o sevizie o comportamenti
e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche ovvero
li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per
la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche
etologiche o li detiene in condizioni incompatibili con la
loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito
abitudini della cattività è punito con l`ammenda
da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
La pena è aumentata (c.p.64) se il fatto è commesso
con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità
del traffico, del commercio, del trasporto, dell`allevamento,
della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa
la morte dell`animale: in questi casi la condanna comporta
la pubblicazione della sentenza (c.p.36) e la confisca (c.p.240)
degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano
a persone estranee al reato.
Nel caso di recidiva (c.p.99) la condanna comporta l`interdizione
dall`esercizio dell`attività di commercio, di trasporto,
di allevamento, di mattazione o di spettacolo (c.p.30).
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni
che comportino strazio o sevizie per gli animali è
punito con l`ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
La condanna comporta la sospensione (c.p.35) per almeno tre
mesi della licenza inerente l`attività commerciale
o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva,
l`interdizione (c.p.30) dall`esercizio dell`attività
svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi
in relazione all`esercizio di scommesse clandestine la pena
è aumentata della metà e la condanna comporta
la sospensione (35) della licenza di attività commerciale,
di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.
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| Articolo 638 del Codice
Penale |
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Chiunque senza necessità uccide
o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono
ad altri è punito, a querela della persona offesa (120-126),
con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire
600.000 .
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni,
e si procede d`ufficio, se il fatto è commesso su tre
o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria,
ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti un mandria.
Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili
sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli
recano danno (c.p.649). |
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Legge
281 |
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Regola Condominiale |
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Se intendete tenere animali nel vostro
appartamento, fatevi mostrare una copia del regolamento condominiale.
Se nel regolamento è posto il divieto in questione,
esso è vincolante solo se all' atto dell' acquisto
ne sarà menzionata l' esistenza e sarà da voi
accettato. In questo caso i vicini potranno agire contro di
voi solo se l' animale arrecherà grave disturbo al
vicinato.
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Norme doganali |
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L'importazione, esportazione e transito
di animali d'affezione è contemplata dalla legge 31/1/1969
n. 13.
Per l'importazione i gatti sono esentati dall'obbligo della
visita sanitaria al confine, a condizione che siano accompagnati
da apposito certificato sanitario (valido 30 giorni dalla
data del rilascio) emesso da un veterinario ufficiale dello
stato di provenienza. All'esportazione valgono le prescrizioni
vigenti nei singoli paesi di destinazione. E' bene comunque
partire sempre con un certificato dell'USSL locale che consentirà
la reimportazione degli animali senza difficoltà. La
normativa comunque varia da paese a paese, per cui è
importante, prima di partire, informarsi sulle regole del
paese dove si intende andare. |
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