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Il Ministro della Salute
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954 n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n.281;
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visti i reiterati e sempre più frequenti episodi di
aggressione da parte di cani di razza particolarmente pericolosa,
quali i pit-bull;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare - in
attesa della emanazione di una disciplina normativa organica
in materia - disposizioni cautelari a tutela della salute
pubblica;
ORDINA
Articolo 1
Sono vietati :
a) l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività
o potenziale pericolosità di cani pit-bull e di altri
incroci o razze con spiccate attitudini aggressive appartenenti
ai gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione
Cinologica Internazionale;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze
di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito
dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000,
n. 376.
Articolo 2
I proprietari e i detentori dei cani di cui all'articolo 1,
quando li portano in un luogo pubblico o aperto al pubblico
debbono usare contestualmente il guinzaglio e la museruola,
previsti dall'articolo 83, primo comma, lettere c) e d) del
regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320. E'
vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'articolo
1:
a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale
o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva,
per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio,
punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva,
per i reati di cui all'articolo 727 del codice penale;
e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per
infermità;
I divieti di cui al comma 1 non si applicano
ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le
scuole nazionali come cani guida.
Chiunque possegga o detenga cani di cui all'articolo 1 è
tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità
civile per danni contro terzi, definita secondo i massimali
e i periodi di durata stabiliti dal Ministero delle attività
produttive.
I detentori che non intendono mantenere il possesso dell'animale
nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza
debbono interessare le autorità veterinarie competenti
nel territorio al fine di ricercare idonee soluzioni di affidamento
del proprio cane.
La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione
alle Forze armate, di polizia e di protezione civile.
La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla data
di entrata in vigore, che decorre dal giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
9 settembre 2003
Elenco
delle razze a cui si applicano le restrizioni |
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